Art. 13. 
                    Collegi regionali delle guide 
  1. In ogni regione e' istituito, come organismo di autodisciplina e
di autogoverno della professione, il collegio regionale  delle  guide
alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida. 
  2.  Del  collegio  fanno  parte   di   diritto   tutte   le   guide
alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi
della regione, nonche' le guide alpine-maestri  di  alpinismo  e  gli
aspiranti guida che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o  per
invalidita', residenti nella regione. 
  3. L'assemblea del collegio  e'  formata  da  tutti  i  membri  del
collegio medesimo. 
  4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti
dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti  i
membri del collegio e scelti per  almeno  tre  quarti  fra  le  guide
alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo. 
  5.  Il  direttivo  elegge  il  presidente  del  collegio  regionale
scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di
alpinismo componenti il direttivo medesimo. 
  6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione
dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte  che  lo  decida  il
direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata  almeno  un  terzo  dei
componenti. 
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo  decida  il  presidente
  ovvero  ne  faccia  richiesta  motivata  almeno   un   quinto   dei
  componenti. 8. Il direttivo  nomina  una  commissione  tecnica  che
  sovrintende 
all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9. 
  9. La vigilanza sul collegio regionale delle  guide  e'  esercitata
dalla competente autorita' della regione.