Art. 14. Funzioni dei collegi regionali 1. Spetta all'assemblea del collegio regionale: a) eleggere il direttivo; b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo; c) pronunziarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. 2. Spetta al direttivo del collegio regionale: a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonche' l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa; b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17; c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Paesi; d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorita' amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonche' l'attivita' delle guide; e) collaborare con le competenti autorita' regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano; f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9; g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo; h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti; i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.