Art. 14. 
                    Funzioni dei collegi regionali 
  1. Spetta all'assemblea del collegio regionale: 
    a) eleggere il direttivo; 
    b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal
direttivo; 
    c) pronunziarsi  su  ogni  questione  di  massima  che  le  venga
sottoposta dal direttivo o sulla quale una  pronuncia  dell'assemblea
sia richiesta da almeno un terzo dei componenti. 
  2. Spetta al direttivo del collegio regionale: 
    a) svolgere tutte le funzioni concernenti la  tenuta  degli  albi
professionali nonche' l'iscrizione nei medesimi e  il  rinnovo  della
stessa; 
    b)  vigilare  sull'osservanza,  da  parte  dei   componenti   del
collegio,  delle  regole  della  deontologia  professionale,  nonche'
applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17; 
    c) mantenere i rapporti  con  gli  organismi  e  le  associazioni
rappresentative di altre categorie  professionali  nonche'  di  guide
alpine di altri Paesi; 
    d) dare parere, ove richiesto,  alla  regione  e  alle  autorita'
amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento  e
la disciplina della professione, nonche' l'attivita' delle guide; 
    e) collaborare con le competenti autorita' regionali  e  statali,
anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento  e
del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione  e
del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e  in
genere di tutto quanto  riguarda  la  tutela  dell'ambiente  naturale
montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano; 
    f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di
cui agli articoli 7 e 9; 
    g) contribuire alla diffusione della conoscenza  e  del  rispetto
dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo; 
    h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti; 
    i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente
legge e dalle leggi regionali.