Art. 15. 
                   Collegio nazionale delle guide 
 
  1. E' istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di
alpinismo e degli aspiranti guida, come  organismo  di  coordinamento
dei collegi regionali. 
  2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti  di
tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle
regioni a statuto  speciale  e  nelle  province  autonome  dotate  di
competenza legislativa  primaria  in  materia  di  ordinamento  delle
professioni alpine, nonche' da  un  eguale  numero  di  altri  membri
eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di  alpinismo  e
gli aspiranti guida iscritti negli  albi  professionali,  scelti  per
almeno  tre  quarti  fra  gli  iscritti  negli   albi   delle   guide
alpine-maestri di alpinismo. 
  3. A tal fine ogni elettore vota per un  numero  di  candidati  non
superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che
hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti
a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2. 
  4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente  al
quale  spetta  altresi'  stabilire  ogni  norma  necessaria  per   lo
svolgimento delle elezioni medesime. 
  5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale  del
Club alpino  italiano  e  il  presidente  della  commissione  tecnica
nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali
istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13. 
  6. Il presidente della  commissione  tecnica  nazionale  e'  eletto
dalla medesima nel proprio seno. 
  7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra  gli
iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti
il direttivo medesimo. 
  8. La vigilanza sul collegio nazionale delle  guide  e'  esercitata
dal Ministro del turismo e dello spettacolo.