Art. 16. Funzioni del collegio nazionale 1. Spetta al collegio nazionale delle guide: a) elaborare le norme della deontologia professionale; b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali; c) coordinare l'attivita' dei collegi regionali delle guide alpine; d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per le prove di esame di cui al comma 7 dell'articolo 7; e) organizzare i corsi per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7; f) organizzare i corsi e gli esami per il conseguimento del diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni di cui all'articolo 10; g) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonche' di guide alpine di altri Paesi; h) collaborare con le autorita' statali e regionali sulle questioni riguardanti l'ordinamento della professione; i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attivita' di sua competenza.