Art. 16. 
                   Funzioni del collegio nazionale 
  1. Spetta al collegio nazionale delle guide: 
    a) elaborare le norme della deontologia professionale; 
    b) decidere  sui  ricorsi  contro  i  provvedimenti  disciplinari
adottati dai collegi regionali; 
    c) coordinare  l'attivita'  dei  collegi  regionali  delle  guide
alpine; 
    d) definire i programmi dei corsi ed i criteri per  le  prove  di
esame di cui al comma 7 dell'articolo 7; 
    e) organizzare i corsi per l'abilitazione  tecnica  all'esercizio
della professione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 7; 
    f) organizzare i corsi e  gli  esami  per  il  conseguimento  del
diploma di istruttore per guide alpine-maestri di alpinismo di cui al
comma 8 dell'articolo 7 e per il conseguimento delle specializzazioni
di cui all'articolo 10; 
    g) mantenere i rapporti  con  gli  organismi  e  le  associazioni
rappresentative di altre categorie  professionali  nonche'  di  guide
alpine di altri Paesi; 
    h)  collaborare  con  le  autorita'  statali  e  regionali  sulle
questioni riguardanti l'ordinamento della professione; 
    i) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli
albi professionali da devolvere a favore del collegio  nazionale  per
le attivita' di sua competenza.