Art. 17. 
                   Sanzioni disciplinari e ricorsi 
  1. Le guide alpine-maestri  di  alpinismo  e  gli  aspiranti  guida
iscritti  negli  albi  professionali  che  si  rendano  colpevoli  di
violazione delle norme della deontologia professionale, ovvero  delle
norme di cui agli articoli 11 e 12,  sono  passibili  delle  seguenti
sanzioni disciplinari: 
    a) ammonizione scritta; 
    b) censura; 
    c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno; 
    d) radiazione. 
  2. I provvedimenti disciplinari sono  adottati  dal  direttivo  del
collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza  assoluta
dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni  dalla  notifica,
e'  ammesso  ricorso  al  direttivo  del   collegio   nazionale.   La
proposizione   del   ricorso   sospende,   fino    alla    decisione,
l'esecutivita' del provvedimento. 
  3. La decisione e' adottata dal direttivo del collegio nazionale  a
maggioranza assoluta dei componenti. 
  4. I  provvedimenti  adottati  dai  collegi  regionali,  eccettuati
quelli in  materia  disciplinare,  e  quelli  adottati  dal  collegio
nazionale,  sono  definitivi  e  sono  impugnabili  con  ricorso   al
competente organo di giustizia amministrativa.