Art. 18. 
                 Esercizio abusivo della professione 
  1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo  2  e'
punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. 
  2. Chi,  essendo  iscritto  in  un  albo  esercita  la  professione
stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo  4,  in  una  regione
diversa  da  quella  nel  cui  albo  e'  iscritto  o  temporaneamente
aggregato ai  sensi  dell'articolo  6,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione. 
  3. La  sanzione  e'  applicata  dalla  competente  autorita'  della
regione competente per territorio.