Art. 18. Esercizio abusivo della professione 1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. 2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo e' iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire unmilione. 3. La sanzione e' applicata dalla competente autorita' della regione competente per territorio.