Art. 19. 
                         Scuole di alpinismo 
  1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di  sci-alpinismo
per  l'esercizio  coordinato   delle   attivita'   professionali   di
insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2. 
  2.  Le  scuole  di  alpinismo  e  di  sci-alpinismo  devono  essere
autorizzate dalla regione competente per territorio e  devono  essere
dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo  iscritta  nell'albo
della regione medesima. 
  3. L'attivita' di insegnamento  nelle  scuole  di  alpinismo  e  di
sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo
o anche da aspiranti guida - purche' il numero di questi  non  superi
quello delle guide alpine-maestri di alpinismo -  iscritti  nell'albo
della regione competente per territorio  o  ad  esso  temporaneamente
aggregati ai sensi dell'articolo 6.