Art. 2. 
              Oggetto della professione di guida alpina 
  1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo  non
esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita: 
    a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che  su
ghiaccio o in escursioni in montagna; 
    b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in
escursioni sciistiche; 
    c) insegnamento delle tecniche  alpinistiche  e  sci-alpinistiche
con esclusione delle tecniche sciistiche su piste  di  discesa  e  di
fondo. 
  2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui  al
comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le
escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche  attrezzate  o
delle piste di discesa o di fondo, e comunque  laddove  possa  essere
necessario l'uso di  tecniche  e  di  attrezzature  alpinistiche,  e'
riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio  professionale  e
iscritte  nell'albo  professionale  delle  guide   alpine   istituito
dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21. 
  3. Le regioni provvederanno a individuare e a  delimitare  le  aree
sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci.