Art. 20. 
                    Scuole e istruttori del C.A.I. 
  1. Il Club alpino  italiano,  ai  sensi  delle  lettere  d)  ed  e)
dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91,  come  sostituito
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985,  n.  776,  conserva  la
facolta' di organizzare scuole e corsi di addestramento  a  carattere
non professionale per le  attivita'  alpinistiche,  sci-alpinistiche,
escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per  la  formazione
dei relativi istruttori. 
  2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non
professionale e non possono ricevere retribuzioni. 
  3. Le attivita' degli istruttori e delle  scuole  del  C.A.I.  sono
disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano. 
  4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente  legge,  le  altre
attivita' didattiche per le finalita' di cui al comma 1  non  possono
essere denominate "scuole di alpinismo"  o  "di  sci-alpinismo"  e  i
relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo. 
 
          Nota all'articol0 20, comma 1
             -  Il  testo  vigente dell'art. 2 della legge n. 91/1963
          (Riordinamento del Club alpino italiano),  come  sostituito
          dall'art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove disposizioni sul
          Club  alpino  italiano),  e  da  ultimo  modificato   dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  2.  -  Il Club alpino italiano provvede, a favore
          sia  dei  propri  soci  sia  di  altri,  nell'ambito  delle
          facolta'  previste  dallo  statuto,  e con le modalita' ivi
          stabilite:
               a)  alla  realizzazione,  alla  manutenzione  ed  alla
          gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta  quota  di
          proprieta'   del  Club  alpino  italiano  e  delle  singole
          sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
               b)   al   tracciamento,   alla  realizzazione  e  alla
          manutenzione  di  sentieri,  opere  alpine  e  attrezzature
          alpinistiche;
               c) alla diffusione della frequentazione della montagna
          e   all'organizzazione    di    iniziative    alpinistiche,
          escursionistiche e speleologiche;
               d)  all'organizzazione  ed  alla  gestione di corsi di
          addestramento    per     le     attivita'     alpinistiche,
          sci-alpinistiche,      escursionistiche,     speleologiche,
          naturalistiche;
               e)   alla  formazione  di  istruttori  necessari  allo
          svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);
              f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle
          regioni, di corsi di preparazione professionale,  ai  sensi
          dell'articolo  11  della  legge 17 maggio 1983, n. 217, per
          guida speleologica e di corsi di  formazione  professionale
          per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
               g)  all'organizzazione  di  idonee iniziative tecniche
          per  la  vigilanza  e  la   prevenzione   degli   infortuni
          nell'esercizio      delle      attivita'      alpinistiche,
          escursionistiche e speleologiche,  per  il  soccorso  degli
          infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
               h)   alla   promozione  di  attivita'  scientifiche  e
          didattiche per la conoscenza di ogni aspetto  dell'ambiente
          montano;
               i)  alla  promozione  di  ogni  iniziativa idonea alla
          protezione ed  alla  valorizzazione  dell'ambiente  montano
          nazionale".
             - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 vedi
          precedente nota all'art. 10, comma 3.