Art. 20. Scuole e istruttori del C.A.I. 1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facolta' di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. 2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. 3. Le attivita' degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano. 4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attivita' didattiche per le finalita' di cui al comma 1 non possono essere denominate "scuole di alpinismo" o "di sci-alpinismo" e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
Nota all'articol0 20, comma 1 - Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), e da ultimo modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite: a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi; b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d); f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe; g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti; h) alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano; i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale". - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 vedi precedente nota all'art. 10, comma 3.