Art. 21. Accompagnatori di media montagna 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna. 2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. 3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.