Art. 21. 
                   Accompagnatori di media montagna 
  1. Le regioni possono prevedere la formazione e  l'abilitazione  di
accompagnatori di media montagna. 
  2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o  regione
determinata le  attivita'  di  accompagnamento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose,  dei  ghiacciai,
dei terreni innevati e di quelli  che  richiedono  comunque,  per  la
progressione, l'uso di corda, piccozza e  ramponi,  e  illustra  alle
persone  accompagnate  le   caratteristiche   dell'ambiente   montano
percorso. 
  3. Le guide alpine-maestri  di  alpinismo  e  gli  aspiranti  guida
possono svolgere le attivita' di cui al presente articolo.