Art. 22 Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna 1. Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide. 2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione. 3. L'accompagnatore di media montagna puo' iscriversi negli elenchi di piu' regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica. 4. L'iscrizione nell'elenco speciale e' disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonche' dei requisiti di cui all'articolo 5. 5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneita' tecnica e la conoscenza delle zone in cui sara' esercitata l'attivita'. 6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'eta' minima di 18 anni. 7. Programmi e modalita' per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide. 8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonche', per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e provincie autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine. 9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonche' dagli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.