Art. 22 
       Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna 
 
  1.  Nelle   regioni   che   prevedono   la   figura   professionale
dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale  attivita'
e' subordinato all'iscrizione in apposito elenco  speciale  alla  cui
tenuta provvede il collegio regionale delle guide. 
  2.   L'iscrizione   abilita   all'esercizio    della    professione
limitatamente al territorio della regione. 
  3. L'accompagnatore di media montagna puo' iscriversi negli elenchi
di piu' regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della
relativa abilitazione tecnica. 
  4. L'iscrizione nell'elenco speciale e' disposta nei  confronti  di
coloro che siano in  possesso  della  relativa  abilitazione  tecnica
nonche' dei requisiti di cui all'articolo 5. 
  5. L'abilitazione tecnica si  consegue  mediante  la  frequenza  di
appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la  regione,
dai collegi regionali delle guide,  e  mediante  il  superamento  dei
relativi  esami,  volti  ad  accertare  l'idoneita'  tecnica   e   la
conoscenza delle zone in cui sara' esercitata l'attivita'. 
  6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano  l'eta'  minima  di  18
anni. 
  7. Programmi e modalita' per lo svolgimento dei corsi e degli esami
sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle
guide. 
  8. Nelle regioni che prevedono  la  figura  dell'accompagnatore  di
media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte
del collegio regionale delle guide,  partecipano,  senza  diritto  di
voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo  ed  eleggono  un
proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo  del
collegio  regionale,  nonche',   per   ogni   regione,   un   proprio
rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del
collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto  di  voto,  al
direttivo   del   collegio   nazionale   un   rappresentante    degli
accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste
da ciascuna delle regioni a statuto  speciale  e  provincie  autonome
dotate di competenza legislativa primaria in materia  di  ordinamento
delle professioni alpine. 
  9.  Si  applicano  agli  accompagnatori  di   media   montagna   le
disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonche' dagli
articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale  all'albo
professionale.