Art. 23. 
                         Guide vulcanologiche 
  1. L'attivita'  di  accompagnamento,  a  titolo  professionale,  di
persone  in  ascensioni  o  escursioni  su   vulcani   e'   riservata
esclusivamente  alle  guide  alpine-maestri  di  alpinismo   e   agli
aspiranti guida iscritti nei relativi albi,  ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 2, quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai,
terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso  di
corda, piccozza e ramponi. 
  2. In ogni altro caso detta  attivita'  puo'  essere  svolta  dalle
guide vulcanologiche formate o abilitate  secondo  le  norme  dettate
dalle leggi regionali.