Art. 24. 
                          Norme transitorie 
 
  1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti
di diritto negli albi  professionali,  e  fanno  parte  del  collegio
regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di  alpinismo  e
gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio  della  professione  ai
sensi delle leggi in vigore in ciascuna  regione,  nonche'  le  guide
alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato
l'attivita' per anzianita' o invalidita'. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma  4  dell'articolo  3,  gli
aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a  norma
del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, possono restare iscritti  anche  se  non
conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo. 
  3. Le elezioni del primo  direttivo  del  collegio  regionale  sono
indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo  del
collegio nazionale sono indette dal  Ministro  del  turismo  e  dello
spettacolo.