Art. 24. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli albi professionali, e fanno parte del collegio regionale delle guide, tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida autorizzati all'esercizio della professione ai sensi delle leggi in vigore in ciascuna regione, nonche' le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o invalidita'. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, gli aspiranti guida che si iscriveranno negli albi professionali a norma del comma 1 e che abbiano compiuto 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono restare iscritti anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo. 3. Le elezioni del primo direttivo del collegio regionale sono indette dal presidente della regione; quelle del primo direttivo del collegio nazionale sono indette dal Ministro del turismo e dello spettacolo.