Art. 25 
                     Regioni a statuto speciale 
 
  1. Al fine  di  garantire  livelli  di  preparazione  professionale
minimi uniformi sul territorio nazionale,  nelle  regioni  a  statuto
speciale e nelle province autonome, dotate di competenza  legislativa
primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina,
i programmi dei  corsi  e  i  criteri  per  le  prove  d'esame  e  la
composizione  delle  commissioni  esaminatrici   per   l'abilitazione
tecnica all'esercizio della professione di  guida  alpina-maestro  di
alpinismo o aspirante guida sono  definiti  dagli  organi  regionali,
ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i  programmi
ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.