Art. 3. 
                       Gradi della professione 
  1. La professione si articola in due gradi: 
    a) aspirante guida; 
    b) guida alpina-maestro di alpinismo. 
  2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo
2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come  definite
dalle leggi regionali con riguardo alle  caratteristiche  delle  zone
montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se  l'aspirante  guida
faccia parte di comitive condotte  da  una  guida  alpina-maestro  di
alpinismo. 
  3. L'aspirante guida  puo'  esercitare  l'insegnamento  sistematico
delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche  solo  nell'ambito  di
una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. 
  4.  L'aspirante  guida  deve   conseguire   il   grado   di   guida
alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a  quello
in cui  ha  conseguito  l'abilitazione  tecnica  all'esercizio  della
professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto
dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.