Art. 4. 
                Albo professionale delle guide alpine 
  1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina,  nei  due
gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di  alpinismo,  e'
subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati
per  regione  e  tenuti,  sotto  la  vigilanza  della  regione,   dal
rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13. 
  2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio
si intende esercitare la professione. E' ammessa, nel caso  la  guida
alpina  o  l'aspirante  guida  intenda  esercitare   stabilmente   la
professione nel territorio di piu' regioni, l'iscrizione in  piu'  di
un albo, sempreche' sussistano i requisiti previsti dall'articolo  5.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri  di
alpinismo  o  degli  aspiranti   guida   di   una   regione   abilita
all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. 
  4. L'esercizio della professione da  parte  di  guide  e  aspiranti
guida o figure professionali corrispondenti, provenienti  dall'estero
con i loro clienti,  in  possesso  di  abilitazione  tecnica  secondo
l'ordinamento del Paese di provenienza, purche' non  svolto  in  modo
stabile nel territorio nazionale, non e'  subordinato  all'iscrizione
nell'albo. 
  5. E' considerato esercizio stabile della professione, ai  fini  di
quanto previsto dai commi 2  e  4,  l'attivita'  svolta  dalla  guida
alpina-maestro di alpinismo  o  dall'aspirante  guida  che  abbia  un
recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata,
ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.