Art. 5. Condizioni per l'iscrizione all'albo 1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonche' dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea; b) eta' minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida; c) idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza; d) possesso del diploma di scuola media inferiore; e) non aver subi'to condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione; f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.