Art. 5. 
                 Condizioni per l'iscrizione all'albo 
  1.  Possono  ottenere   l'iscrizione   negli   albi   delle   guide
alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro  che  sono
in possesso della relativa abilitazione tecnica nonche' dei  seguenti
requisiti: 
    a) cittadinanza italiana  o  di  altro  Stato  appartenente  alla
Comunita' economica europea; 
    b) eta'  minima  di  21  anni  per  le  guide  alpine-maestri  di
alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida; 
    c) idoneita' psico-fisica  attestata  da  certificato  rilasciato
dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza; 
    d) possesso del diploma di scuola media inferiore; 
    e) non aver subi'to condanne penali che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici e  per  le  quali  non  sia  stata  applicata  la
sospensione  condizionale  della  pena,  salvo  avere   ottenuto   la
riabilitazione; 
    f) residenza o domicilio o stabile recapito in  un  comune  della
regione.