Art. 6. 
               Trasferimento e aggregazione temporanea 
  1.  E'  ammesso  il   trasferimento,   a   domanda,   della   guida
alpina-maestro  di  alpinismo  e   dell'aspirante   guida,   iscritti
nell'albo  di  una  regione,  all'albo  corrispondente  di   un'altra
regione. 
  2. Il trasferimento e' disposto dal collegio  regionale  competente
per l'albo nel quale e'  richiesta  l'iscrizione,  a  condizione  che
l'interessato abbia la propria residenza o  il  proprio  domicilio  o
stabile dimora in un comune della regione medesima. 
  3. La guida alpina-maestro di alpinismo che  intenda  svolgere  per
periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attivita' di
insegnamento in scuole di alpinismo o  di  sci-alpinismo  in  regioni
diverse  da  quelle  nei  cui  albi   e'   iscritta   puo'   chiedere
l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando  l'iscrizione
negli albi delle regioni di appartenenza. 
  4. L'aggregazione e' disposta  dal  competente  collegio  regionale
delle guide. L'aggregazione  di  cui  al  comma  3  non  puo'  essere
disposta nei confronti di aspiranti guida.