Art. 6. Trasferimento e aggregazione temporanea 1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione. 2. Il trasferimento e' disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale e' richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima. 3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attivita' di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi e' iscritta puo' chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza. 4. L'aggregazione e' disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non puo' essere disposta nei confronti di aspiranti guida.