Art. 8. Validita' dell'iscrizione all'albo 1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5. 2. Il rinnovo e' altresi' subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.