Art. 8. 
                  Validita' dell'iscrizione all'albo 
  1. L'iscrizione  negli  albi  ha  efficacia  per  tre  anni  ed  e'
rinnovata previo accertamento della idoneita' psico-fisica  ai  sensi
della lettera c) dell'articolo 5. 
  2.  Il  rinnovo  e'  altresi'  subordinato  all'adempimento   degli
obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.