Art. 9 
                     Aggiornamento professionale 
 
  1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida  sono
tenuti a frequentare, almeno ogni tre  anni,  un  apposito  corso  di
aggiornamento organizzato dal collegio regionale  delle  guide  della
regione nel cui albo essi sono iscritti. 
  2. Contenuti e modalita' dei corsi di aggiornamento sono  stabiliti
dal direttivo del collegio regionale delle guide. 
  3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano  conseguito  il
diploma di istruttore  di  cui  al  comma  8  dell'articolo  7,  sono
esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. 
  4. L'aspirante guida che superi, nel periodo  considerato,  l'esame
di abilitazione per guide alpine-maestri di  alpinismo  e'  esonerato
dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.