Art. 9 Aggiornamento professionale 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti. 2. Contenuti e modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide. 3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui al comma 8 dell'articolo 7, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. 4. L'aspirante guida che superi, nel periodo considerato, l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo e' esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.