La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                               PROMULGA 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, 
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati  commessi
nell'esercizio delle loro  funzioni,  alla  giurisdizione  ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera  dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale". 
 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.