Art. 11.
 
  1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e  in  concorso  con
gli  stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado
al  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  di   corte   d'appello
competente  per territorio. Non possono partecipare al procedimento i
magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui  all'articolo  7
nel  tempo  in  cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello
stesso procedimento.
  2.  Si  applicano  per  le  impugnazioni  e  gli ulteriori gradi di
giudizio le norme del codice di procedura penale.