Art. 12. 1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata ogni disposizione relativa agli stessi. 2. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.
Nota all'art. 12: Si trascrive il testo aggiornato della legge costituzionale n. 1/1953 (per il titolo si veda la nota all'art. 3), comprensivo dell'art. 12 come sostituito dall'art. 3 della legge qui pubblicata, alla luce di quanto stabilito nel presente articolo: "Art. 1. - La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali. Art. 2. - Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Le modalita' di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinera' lo svolgimento del referendum popolare. Art. 3. (Abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2). Art. 4. (Abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2). Art. 5. - I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, ne' possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 6. - I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non puo' essere inferiore a quella del piu' alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed e' determinata con legge. Art. 7. - I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza. Art. 8. - Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica. Art. 9. - Il presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, puo' con provvedimento motivato ridurre fino alla meta' i termini dei procedimenti. Art. 10. (Abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2). Art. 11. - Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte. Art. 12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonche' di altri soggetti nei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. 4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la sospensione dalla carica. Art. 13. - Il Parlamento in seduta comune, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa. I commissari esercitano davanti alla corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori. Art. 14. (Abrogato ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge qui pubblicata). Art. 15. - Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonche' le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto. (La disposizione contenuta nel secondo comma e' stata abrogata ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge qui pubblicata). Disposizione transitoria (se ne omette il testo in quanto stabiliva il termine per la prima elezione della commissione parlamentare chiamata eventualmente a relazionare sui reati commessi ai sensi dell' ex art. 96 della Costituzione)".