Art. 12.
 
  1.  Salvo  quanto  disposto  dal precedente articolo 3, nella legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' soppresso ogni riferimento  al
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e ai Ministri ed e' abrogata
ogni disposizione relativa agli stessi.
  2.  E'  altresi'  abrogata  ogni  disposizione incompatibile con la
presente legge costituzionale.
 
 
          Nota all'art. 12:
             Si   trascrive   il   testo   aggiornato   della   legge
          costituzionale n.  1/1953 (per il titolo si  veda  la  nota
          all'art.  3),  comprensivo  dell'art.  12  come  sostituito
          dall'art. 3 della legge qui pubblicata, alla luce di quanto
          stabilito nel presente articolo:
             "Art.  1.  -  La  Corte  costituzionale  esercita le sue
          funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di  cui
          alla  Carta  costituzionale,  alla  legge  costituzionale 9
          febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la
          prima attuazione delle predette norme costituzionali.
             Art.  2. - Spetta alla Corte costituzionale giudicare se
          le richieste di referendum abrogativo  presentate  a  norma
          dell'art.  75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi
          del secondo comma dell'articolo stesso.
             Le  modalita'  di  tale giudizio saranno stabilite dalla
          legge  che  disciplinera'  lo  svolgimento  del  referendum
          popolare.
             Art. 3. (Abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale
          22 novembre 1967, n. 2).
             Art. 4. (Abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale
          22 novembre 1967, n. 2).
             Art.  5. - I giudici della Corte costituzionale non sono
          sindacabili, ne' possono essere perseguiti per le  opinioni
          espresse  e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
             Art. 6. - I giudici della Corte costituzionale hanno una
          retribuzione mensile che non puo' essere inferiore a quella
          del  piu'  alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed
          e' determinata con legge.
             Art.  7.  - I giudici della Corte costituzionale possono
          essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art.
          3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in
          seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza  di
          due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.
             Art.  8. - Il giudice della Corte costituzionale che per
          sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla  carica.
             Art.  9.  - Il presidente della Corte, quando lo ritenga
          necessario, puo' con provvedimento  motivato  ridurre  fino
          alla meta' i termini dei procedimenti.
             Art.    10.    (Abrogato   dall'art.   7   della   legge
          costituzionale 22 novembre 1967, n. 2).
             Art.  11.  -  Le  disposizioni  degli  articoli 5 e 6 si
          applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi
          dell'ultimo   comma   dell'art.   135  della  Costituzione,
          limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni
          presso la Corte.
             Art.  12.  - 1. La deliberazione sulla messa in stato di
          accusa del Presidente della Repubblica per i reati di  alto
          tradimento e di attentato alla Costituzione e' adottata dal
          Parlamento in seduta comune su  relazione  di  un  comitato
          formato  dai  componenti  della  giunta  del  Senato  della
          Repubblica e  da  quelli  della  giunta  della  Camera  dei
          deputati  competenti  per  le autorizzazioni a procedere in
          base ai rispettivi regolamenti.
              2.  Il  comitato  di  cui  al comma 1 e' presieduto dal
          presidente della giunta del Senato della Repubblica  o  dal
          presidente  della  giunta della Camera dei deputati, che si
          alternano per ciascuna legislatura.
              3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          alle ipotesi di concorso del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  Ministri nonche' di altri soggetti nei reati
          previsti dall'art. 90 della Costituzione.
              4.  Quando  sia  deliberata la messa in stato di accusa
          del Presidente della Repubblica,  la  Corte  costituzionale
          puo' disporne la sospensione dalla carica.
             Art.  13. - Il Parlamento in seduta comune, nel porre in
          stato di accusa il  Presidente  della  Repubblica,  elegge,
          anche  tra  i  suoi  componenti,  uno o piu' commissari per
          sostenere l'accusa.
             I  commissari  esercitano davanti alla corte le funzioni
          di pubblico ministero e hanno facolta' di assistere a tutti
          gli atti istruttori.
             Art.  14.  (Abrogato  ai  sensi del comma 1 dell'art. 12
          della legge qui pubblicata).
             Art.  15. - Per i reati di attentato alla Costituzione e
          di  alto   tradimento   commessi   dal   Presidente   della
          Repubblica,   la   Corte  costituzionale,  nel  pronunciare
          sentenza di condanna,  determina  le  sanzioni  penali  nei
          limiti  del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al
          momento del  fatto,  nonche'  le  sanzioni  costituzionali,
          amministrative e civili adeguate al fatto.
             (La  disposizione  contenuta  nel secondo comma e' stata
          abrogata ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge  qui
          pubblicata).
             Disposizione  transitoria  (se  ne  omette  il  testo in
          quanto stabiliva il termine per  la  prima  elezione  della
          commissione    parlamentare    chiamata   eventualmente   a
          relazionare sui reati commessi ai sensi dell'  ex  art.  96
          della Costituzione)".