Art. 13.
 
  1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale,  la  commissione  parlamentare  per  i
procedimenti  di  accusa  trasmette  gli  atti  al  procuratore della
Repubblica, competente ai sensi dell'articolo  6,  comma  1,  perche'
abbiano  applicazione  le  norme stabilite dalla legge costituzionale
stessa.