Art. 2.
 
  1.  All'articolo  134,  ultimo  capoverso, della Costituzione, sono
soppresse le parole: "ed i Ministri".
  2.  All'articolo  135,  settimo  comma,  della  Costituzione,  sono
soppresse le parole: "e contro i Ministri".
 
 
          Note all'art. 2:
             -   Si   riporta  l'intero  testo  dell'art.  134  della
          Costituzione,  comprensivo   della   modifica   intervenuta
          all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge:
             "Art. 134. - La Corte costituzionale giudica:
              sulle    controversie    relative   alla   legittimita'
          costituzionale delle leggi e degli atti,  aventi  forza  di
          legge, dello Stato e delle regioni;
              sui  conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
          e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;
              sulle   accuse  promosse  contro  il  Presidente  della
          Repubblica, a norma della Costituzione".
             -  Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135
          della Costituzione cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:  "Nei  giudizi  d'accusa  contro il Presidente della
          Repubblica intervengono, oltre  i  giudici  ordinari  della
          Corte,  sedici  membri  tratti  a  sorte  da  un  elenco di
          cittadini  aventi  i  requisiti   per   l'eleggibilita'   a
          senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante
          elezione con le stesse modalita' stabilite  per  la  nomina
          dei giudici ordinari".