Art. 2. 1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: "ed i Ministri". 2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: "e contro i Ministri".
Note all'art. 2: - Si riporta l'intero testo dell'art. 134 della Costituzione, comprensivo della modifica intervenuta all'ultimo capoverso ai sensi della presente legge: "Art. 134. - La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimita' costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione". - Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 135 della Costituzione cosi' come modificato dalla presente legge: "Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".