Art. 3.
 
  1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  12. - 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del
Presidente della Repubblica per i  reati  di  alto  tradimento  e  di
attentato  alla  Costituzione  e'  adottata  dal Parlamento in seduta
comune su relazione di  un  comitato  formato  dai  componenti  della
giunta  del  Senato  della  Repubblica e da quelli della giunta della
Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a  procedere  in
base ai rispettivi regolamenti.
   2.  Il  comitato  di  cui  al comma 1 e' presieduto dal presidente
della giunta del Senato  della  Repubblica  o  dal  presidente  della
giunta  della  Camera  dei  deputati,  che  si alternano per ciascuna
legislatura.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano anche alle
ipotesi di concorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  di
Ministri  nonche'  di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo
90 della Costituzione.
   4.  Quando  sia  deliberata  la  messa  in  stato  di  accusa  del
Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale puo' disporne la
sospensione dalla carica".
 
 
          Nota all'art. 3:
             La   legge   n.  1/1953  reca  norme  integrative  della
          Costituzione concernenti la Corte costituzionale.