Art. 6.
 
  1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati
dall'articolo 96 della Costituzione  sono  presentati  o  inviati  al
procuratore  della  Repubblica  presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio.
  2.  Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il
termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste  gli  atti
relativi  al  collegio  di  cui  al  successivo  articolo  7, dandone
immediata  comunicazione  ai  soggetti  interessati  perche'   questi
possano   presentare   memorie  al  collegio  o  chiedere  di  essere
ascoltati.