Art. 7.
 
  1.  Presso  il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  di corte
d'appello competente per territorio e' istituito un collegio composto
di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i
magistrati in servizio nei tribunali del  distretto  che  abbiano  da
almeno  cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano
qualifica superiore. Il collegio e'  presieduto  dal  magistrato  con
funzioni  piu'  elevate, o, in caso di parita' di funzioni, da quello
piu' anziano d'eta'.
  2.  Il  collegio  si  rinnova  ogni  due  anni ed e' immediatamente
integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di  cessazione
o  di  impedimento  grave  di  uno  o  piu' dei suoi componenti. Alla
scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti,  e'  prorogata
la  funzione  del  collegio nella composizione con cui ha iniziato le
indagini previste dall'articolo 8.