Art. 9.
 
  1.  Il  Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5
invia immediatamente alla giunta competente per le  autorizzazioni  a
procedere  in  base  al  regolamento  della  Camera  stessa  gli atti
trasmessi a norma dell'articolo 8.
  2.  La  giunta  riferisce all'assemblea della Camera competente con
relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti  interessati  ove  lo
ritenga  opportuno  o se questi lo richiedano; i soggetti interessati
possono altresi' ottenere di prendere visione degli atti.
  3.  L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui
gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e puo',
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a
procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che  l'inquisito
abbia   agito   per   la   tutela   di   un   interesse  dello  Stato
costituzionalmente  rilevante  ovvero  per  il  perseguimento  di  un
preminente   interesse  pubblico  nell'esercizio  della  funzione  di
Governo.
  4.  L'assemblea,  ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al
collegio di cui  all'articolo  7  perche'  continui  il  procedimento
secondo le norme vigenti.