Art. 2. 
  1. Presso ciascuna camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e'  istituito  un  ruolo  degli  agenti  di  affari   in
mediazione,  nel  quale  devono  iscriversi  coloro  che  svolgono  o
intendono svolgere l'attivita' di mediazione, anche se esercitata  in
modo discontinuo o occasionale. 
  2. Il ruolo  e'  distinto  in  tre  sezioni:  una  per  gli  agenti
immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una  per  gli  agenti
muniti di mandato a titolo oneroso, salvo  ulteriori  distinzioni  in
relazione a specifiche attivita' di mediazione da  stabilire  con  il
regolamento di cui all'articolo 11. 
  3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono: 
    a) essere cittadini italiani  o  cittadini  di  uno  degli  Stati
membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri  residenti
nel  territorio  della  Repubblica  italiana  e  avere  raggiunto  la
maggiore eta'; 
    b) avere il godimento dei diritti civili; 
    c) risiedere nella  circoscrizione  della  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  nel  cui   ruolo   intendono
iscriversi; 
    d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative  agli
obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare; 
    e) avere conseguito il diploma di scuola  secondaria  di  secondo
grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie  commerciali  o
giuridiche  ovvero  aver  superato  un  esame  diretto  ad  accertare
l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione
al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame e' consentito  a
quanti hanno prestato per almeno due anni  la  propria  opera  presso
imprese esercenti l'attivita' di mediazione oppure hanno  frequentato
un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalita'  dell'esame
sono  stabilite  dal  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, sentita la commissione centrale di cui all'articolo
4; 
    f) salvo che non sia intervenuta la  riabilitazione,  non  essere
stati sottoposti a misure  di  prevenzione,  divenute  definitive,  a
norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57,
31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi
in reati puniti con la reclusione  ai  sensi  dell'articolo  116  del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive  modificazioni;
non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per  delitti
contro   la   pubblica   amministrazione,   l'amministrazione   della
giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed  il
commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto,  rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione,  emissione
di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il  quale
la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni. 
  4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivita'
viene esercitata in modo occasionale o  discontinuo,  da  coloro  che
svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita' per  la  conclusione
di affari relativi ad immobili od aziende. 
 
          Note all'art. 2:
             - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei
          confronti delle persone pericolose per la  sicurezza  e  la
          pubblica moralita'".
             -  La  legge  n.  57/1962  reca:  "Istituzione dell'albo
          nazionale dei costruttori'".
             -  La  legge  n.  575/1965 reca: "Disposizioni contro la
          mafia".
             - La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di
          misure  di  prevenzione  di   carattere   patrimoniale   ed
          integrazioni  alle  leggi  27  dicembre 1956, n. 1423, e 31
          maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di  una   commissione
          parlamentare sul fenomeno della mafia".
             -   Il   testo  dell'art.  116  del  R.D.  n.  1736/1933
          (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
          e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
          Banco di Napoli e del Banco di  Sicilia),  come  modificato
          dall'art.  139  della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il
          seguente:
             "Art.  116. - E' punito con la multa da lire cinquanta a
          lire cinquecento  e  nei  casi  piu'  gravi  anche  con  la
          reclusione  sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca
          reato punibile con pena maggiore:
              1)  chiunque  emette  un  assegno bancario senza averne
          avuto dal trattario l'autorizzazione;
              2) chiunque emette un assegno bancario senza che presso
          il trattario esista  la  somma  sufficiente,  ovvero,  dopo
          averlo  emesso  e  prima della scadenza dei termini fissati
          per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o  in
          parte della somma;
              3) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o
          mancante di uno dei requisiti indicati ai numeri 1), 2), 3)
          e 5) dell'art. 1 e all'art. 11;
              4)  chiunque  emette  un  assegno  bancario  contro  le
          disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.
             Nei  casi  piu'  gravi  la  condanna per uno dei delitti
          previsti nei numeri 1 e 2  del  comma  precedente  importa,
          indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice
          penale, la pubblicazione della sentenza di condanna
          e  del divieto di emettere assegni bancari o postali per un
          periodo da uno a tre anni.
             Se  il  colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2) e 3)
          fornisce al trattario la somma  prima  della  presentazione
          dell'assegno,  la  pena  e'  ridotta  alla meta' e, qualora
          l'emissione sia stata compiuta per un fatto  scusabile,  va
          esente da pena.
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui al primo comma dell'articolo  soprariportato  e'  stata
          successivamente   moltiplicata  prima  per  due  (D.L.L.  5
          ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21  ottobre
          1947,  n.  1250),  quindi per quaranta con assorbimento dei
          precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n.  603) e
          infine  per  cinque  (legge  24 novembre 1981, n. 689, art.
          113, primo comma). La  misura  attuale  della  sanzione  e'
          quindi "da lire diecimila a lire un milione".
             Si  trascrive  il  testo dell'art. 69 del codice penale,
          richiamato nell'articolo soprariportato:
             "Art.   69   (Concorso   di   circostanze  aggravanti  e
          attenuanti).   Quando   concorrono   insieme    circostanze
          aggravanti  e  circostanze  attenuanti, e le prime sono dal
          giudice  ritenute  prevalenti,  non  si  tien  conto  delle
          diminuzioni   di   pena   stabilite   per   le  circostanze
          attenuanti, e si fa luogo soltanto  agli  aumenti  di  pena
          stabiliti per le circostanze aggravanti.
             Se  le  circostanze  attenuanti sono ritenute prevalenti
          sulle circostanze  aggravanti,  non  si  tien  conto  degli
          aumenti  di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo
          soltanto  alle  diminuzioni  di  pena  stabilite   per   le
          circostanze attenuanti.
             Se  fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il
          giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la  pena
          che  sarebbe  inflitta  se  non concorresse alcuna di dette
          circostanze.
             Le  disposizioni  precedenti  si  applicano  anche  alle
          circostanze  inerenti  alla  persona  del  colpevole  ed  a
          qualsiasi   altra   circostanza   per  la  quale  la  legge
          stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura
          della  pena  in  modo  indipendente da quella ordinaria del
          reato". (Il testo originario  dell'ultimo  comma  e'  stato
          cosi'  sostituito  dall'art.  6 del D.L. 11 aprile 1974, n.
          99, convertito, con modificazioni,  nella  legge  7  giugno
          1974, n. 220).