Art. 5. 1. Per l'esercizio dell'attivita' disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attivita' di mediazione. 3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile: a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o societa' aventi per oggetto l'esercizio dell'attivita' di mediazione; b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili; c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare. 4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione di cui all'articolo 7.
Nota all'art. 5: L'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, e' cosi' formulato: "Art. 115. - Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della legge, occorra una visita sopraluogo, questa e' eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal prefetto o dal podesta' (ora sindaco, n.d.r.), secondo la rispettiva competenza".