Art. 5. 
  1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  disciplinata  dai  precedenti
articoli,  compreso  l'espletamento  delle  pratiche  necessarie   ed
opportune per la  gestione  o  la  conclusione  dell'affare,  non  e'
richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773. 
  2.  La  licenza  di  cui  al  comma  1  non  abilita  all'esercizio
dell'attivita' di mediazione. 
  3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile: 
    a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione  per
l'impiego presso imprese o societa' aventi  per  oggetto  l'esercizio
dell'attivita' di mediazione; 
    b) con l'iscrizione in altri albi, ordini,  ruoli  o  registri  e
simili; 
    c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla  specie
di mediazione che si intende esercitare. 
  4. Il mediatore che per  l'esercizio  della  propria  attivita'  si
avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni
del contratto,  deve  preventivamente  depositarne  copia  presso  la
commissione di cui all'articolo 7. 
 
          Nota all'art. 5:
             L'art.  115  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con  R.D.  n.  773/1931,  e'   cosi'
          formulato:
             "Art.   115.   -   Qualora,   per   l'esecuzione   delle
          disposizioni contenute negli articoli 64 e 65 della  legge,
          occorra  una visita sopraluogo, questa e' eseguita, a spese
          della parte richiedente o  ricorrente,  da  uno  o  da  tre
          periti incaricati dal prefetto o dal podesta' (ora sindaco,
          n.d.r.), secondo la rispettiva competenza".