Art. 8. 
  1.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di  mediazione  senza   essere
iscritto nel ruolo e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma compresa tra lire un milione  e  lire  quattro
milioni ed e' tenuto alla restituzione alle  parti  contraenti  delle
provvigioni percepite. Per  l'accertamento  dell'infrazione,  per  la
contestazione della medesima e per la riscossione delle somme  dovute
si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre  1981,  n.
689. 
  2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione  di  cui
al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto  liberatorio,
si applicano le pene previste dall'articolo 348  del  codice  penale,
nonche' l'articolo 2231 del codice civile. 
  3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle  forme
di legge. 
 
          Note all'art. 8:
             -  La  legge  n.  689/1981  reca:  "Modifiche al sistema
          penale".
             - L'art. 348 del codice penale e' cosi' formulato:
             "Art.  348  (Abusivo  esercizio  di  una professione). -
          Chiunque abusivamente  esercita  una  professione,  per  la
          quale  e'  richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
          e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la  multa
          da lire mille a cinquemila".
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui all'articolo soprariportato  e'  stata  successivamente
          moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679),
          poi per otto (D.L.P.C.S. 21 ottobre 1947, n. 1250),  quindi
          per  quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art.
          3 legge 12 luglio 1961, n.  603) e infine per cinque (legge
          24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura
          attuale della sanzione e' quindi "da  lire  duecentomila  a
          lire un milione".
             -  Il  testo  dell'art.  2231  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art. 2231 (Mancanza d'iscrizione). - Quando l'esercizio
          di    un'attivita'    professionale     e'     condizionato
          all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita
          da chi non e' iscritto non gli da' azione per il  pagamento
          della retribuzione.
             La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto
          in corso,  salvo  il  diritto  del  prestatore  d'opera  al
          rimborso  delle  spese  incontrate e a un compenso adeguato
          all'utilita' del lavoro compiuto".