Art. 9.
  1.  Le  commissioni  provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926,
continuano  ad esercitare la propria attivita' fino alla nomina delle
commissioni di cui all'articolo 7.
  2.  Nella  prima  applicazione  della presente legge le commissioni
provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli  agenti
di  affari  in  mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base  alla
legge 21 marzo 1958, n. 253.
  3.   Fino   all'insediamento  della  commissione  centrale  di  cui
all'articolo 4 le materie e le modalita' di esame sono stabilite  dal
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, sentite
le organizzazioni sindacali nazionali del commercio,  dell'industria,
dell'agricoltura e delle categorie interessate.
 
          Note all'art. 9:
             -   Il   testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  1926/1960
          (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della  legge
          21  marzo  1958,  n.  253,  relativa  alla disciplina della
          professione di mediatore), e' il seguente:
             "Art.  3. - Presso ogni camera di commercio, industria e
          agricoltura e' istituita una commissione consultiva per  la
          formazione  e  la  conservazione  dei  ruoli indicati negli
          articoli 1 e 2.
             La commissione e' composta:
               a)  dal  membro  della  giunta  camerale  scelto fra i
          commercianti, che la presiede;
               b)  da  un rappresentante per ciascuna delle categorie
          degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti e da
          tre  rappresentanti  dei mediatori, tutti scelti e nominati
          dal presidente  della  camera  di  commercio,  industria  e
          agricoltura.
             Con  le  stesse  modalita'  si  provvede alla nomina dei
          membri  supplenti  per  lo  stesso  numero  e  le  medesime
          categorie.
             La commissione dura in carica tre anni.
             Le   funzioni   di  segretario  della  commissione  sono
          esercitate  dal  segretario  generale   della   camera   di
          commercio,  industria  e agricoltura o da un funzionario da
          lui designato, di carriera direttiva in servizio presso  la
          camera di commercio, industria e agricoltura".
             -  La  legge  n.  253/1958,  abrogata dall'art. 10 della
          legge  qui  pubblicata,  disciplinava  la  professione   di
          mediatore.