Art. 2.
  1.  Le  amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1
sono obbligati, su richiesta anche orale  del  cittadino  stesso,  ad
adeguare il documento alle norme della presente legge.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del
                                    Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI