Art. 2. 1. Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI