Art. 10.
 
                 (Anzianita' di iscrizione nell'albo)
 
  1.  L'anzianita'  di  iscrizione  e'  determinata  dalla data della
relativa deliberazione.
  2.  L'iscrizione  nell'albo avviene secondo l'ordine alfabetico che
riporta il numero cronologico della deliberazione.
  3.  L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine
di iscrizione.
  4.  L'albo  contiene  per  ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e
data di nascita e residenza, nonche', per  i  sospesi  dall'esercizio
professionale, la relativa indicazione.