Art. 11.
 
                      (Cancellazione dall'albo)
 
  1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su
richiesta  del  pubblico   minstero,   pronuncia   la   cancellazione
dall'albo:
     a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
     b)  nei casi di esercizio di libera professione in situazione di
incompatibilita';
     c)  quando  sia  venuto  a mancare uno dei requisiti di cui alle
lettere a),  b)  e  d)  dell'articolo  7,  salvo  che,  nel  caso  di
trasferimento  della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato
da tale requisito.
  2.  Il  consiglio  anzidetto  pronuncia  la cancellazione dopo aver
sentito l'interessato, tranne che nel caso di  irreperibilita'  o  in
quello previsto dalla lettera a) del comma 1.