Art. 15.
 
             (Comunicazioni delle decisioni del consiglio
                 regionale o provinciale dell'ordine)
 
  1.  Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine,
sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione  dall'albo,
sono  notificate  entro venti giorni all'interessato e al procuratore
della Repubblica competente per territorio.
  2.  In  caso  di irreperibilita', la comunicazione avviene mediante
affissione  del  provvedimento  per  dieci  giorni  nella  sede   del
consiglio  dell'ordine  ed  all'albo  del  comune di ultima residenza
dell'interessato.