Art. 17
 
     (Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
          provinciale dell'ordine ed in materia elettorale)
 
  1.  Le  deliberazioni del consiglio dell'ordine nonche' i risultati
elettorali  possono  essere  impugnati,  con  ricorso  al   tribunale
competente  per territorio, dagli interessati o dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale stesso.