Art. 18.
 
              (Termini per la presentazione dei ricorsi)
 
  1.  I  ricorsi  di  cui  all'art. 17 sono proposti entro il termine
perentorio di trenta giorni  dalla  notificazione  del  provvedimento
impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
  2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.