Art. 2.
 
       (Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di psicologo)
 
  1.  Per  esercitare  la professione di psicologo e' necessario aver
conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato  ed
essere iscritto nell'apposito albo professionale.
  2.  L'esame  di  Stato  e'  disciplinato con decreto del Presidente
della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  3.  Sono  ammessi  all'esame  di Stato i laureati in psicologia che
siano   in   possesso   di   adeguata    documentazione    attestante
l'effettuazione  di  un tirocinio pratico secondo modalita' stabilite
con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  da  emanarsi
tassativamente  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.