Art. 20. 
 
    (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine) 
 
  1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine  si
effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza  del  consiglio  in
carica e la data e' fissata dal  presidente  del  consiglio  uscente,
sentito il consiglio. 
  2.  Il  consiglio  dell'ordine  uscente  rimane  in   carica   fino
all'insediamento del nuovo consiglio. 
  3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto  presso  il
seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede
prescelta dal consiglio stesso. 
  4. L'avviso di convocazione e' spedito a  tutti  gli  iscritti  per
posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno
quindici giorni prima della data fissata per laprima convocazione. 
  5. L'avviso  di  convocazione,  che  e'  comunicato  dal  Consiglio
nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e
delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in
seconda convocazione. 
  6. La seconda convocazione e' fissata a non meno di  cinque  giorni
dalla prima. 
  7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della  sua
identita'  personale,  mediante  l'esibizione  di  un  documento   di
identificazione ovvero mediante il  riconoscimento  da  parte  di  un
componente del seggio. 
  8. L'elettore  ritira  la  scheda,  la  compila  in  segreto  e  la
riconsegna chiusa al  presidente  del  seggio,  il  quale  la  depone
nell'urna. 
  9.  Dell'avvenuta  votazione  e'  presa  nota  da  parte   di   uno
scrutatore, il quale appone la propria  firma  accanto  al  nome  del
votante nell'elenco degli elettori. 
  10. E' ammessa la votazione per corrispondenza.  L'elettore  chiede
alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata
e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al  presidente
del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma  del
votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che
la busta contiene la scheda di votazione; il presidente  del  seggio,
verificata e fatta constatare l'integrita', apre la busta, ne  estrae
la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa
della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna. 
  11. La votazione si svolge pubblicamente almeno  per  otto  ore  al
giorno, per non piu' di tre  giorni  consecutivi.  Viene  chiusa,  in
prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi
diritto. 
  12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il  presidente
rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione e'  valida
qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto. 
  13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine,  e'
costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e
la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.