Art. 23. 
 
              (Comunicazioni dell'esito delle elezioni) 
 
  1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del  consiglio
dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro  che
hanno riportato voti e provve alla pubblicazione della graduatoria  e
dei nomi degli eletti mediante affissione nella  sede  del  consiglio
dell'ordine. 
  2.  I  risultati  delle  elezioni  sono,  inoltre,  comunicati   al
Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia  e  giustizia,
nonche' al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha  sede
il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.