Art. 24. 
 
                  (Adunanza del consiglio regionale 
                o provinciale dell'ordine - Cariche) 
 
  1. Il presidente del consiglio dell'ordine o il commissario,  entro
venti giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai  componenti
eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca
per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal  consigliere  piu'
anziano per eta', si procede all'elezione del  presidente,  del  vice
presidente, di un segretario e di un tesoriere. 
  2. Di tale elezione si da'  comunicazione  al  Consiglio  nazionale
dell'ordine ed al Ministro  di  grazia  e  giustizia  ai  fini  degli
adempimenti di cui all'articolo 25. 
  3. Per  la  validita'  delle  adunanze  del  consiglio  dell'ordine
occorre  la  presenza  della  maggioranza  dei  componenti.   Se   il
presidente e il vice presidente sono assenti o  impediti,  ne  fa  le
veci il membro piu' anziano per eta'. 
  4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed
il presidente vota per ultimo. 
  5. In caso di parita' di voti  prevale,  in  materia  disciplinare,
l'opinione piu' favorevole  all'iscritto  sottoposto  a  procedimento
disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.