Art. 27.
 
                     (Procedimento disciplinare)
 
  1.  Il  consiglio  regionale  o  provinciale  dell'ordine inizia il
procedimento disciplinare d'ufficio  o  su  istanza  del  procuratore
della Repubblica competente per territorio.
  2.  Nessuna  sanzione  disciplinare  puo'  essere inflitta senza la
notifica  all'interessato  dell'accusa  mossagli,  con   l'invito   a
presentarsi,  in  un  termine  che non puo' essere inferiore a trenta
giorni,  innanzi  al  consiglio  dell'ordine  per   eesere   sentito.
L'interessato puo' avvalersi dell'assistenza di un legale.
  3.   Le   deliberazioni   sono   notificate   entro   venti  giorni
all'interessato ed al procuratore  della  Repubblica  competente  pet
territorio.
  4. In caso di irreperibilita', le comunicazioni di cui ai commi 2 e
3 avvengono mediante affissione del provvedimento  per  dieci  giorni
nella   sede   del  consiglio  dell'ordine  ed  all'albo  del  comune
dell'ultima residenza dell'interessato.