Art.30.
 
                      (Equipollenza dei titoli)
 
  1.  All'esame  di  Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente
legge possono partecipare altresi' i possessori di titoli  accademici
in  psicologia  conseguiti presso istituzioni universitarie che siano
riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica  istruzione  su
parere   del   Consiglio   universitario  nazionale,  di  particolare
rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori
di  tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in
psicologia conseguita nelle universita' italiane.