Art. 4.
 
                       (Istituzione dell'albo)
 
  1.  E' istituito l'albo degli psicologi.
  2. Gli iscritti all'albo costituiscono sono soggettialla disciplina
stabilita dall' art. 622 del codice penale
 
 
          Nota all'art. 4:
             Si trascrive il testo dell'art. 622 del codice penale:
             "Art.  622.  (Rivelazione  di  segreto professionale). -
          Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio  stato  o
          ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
          lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a  proprio
          o  altrui  profitto,  e' punito, se dal fatto puo' derivare
          nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la  multa
          da lire trecento a cinquemila.
             Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
             La  misura minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui al primo comma dell'articolo  soprariportato  e'  stata
          successivamente   moltiplicata  prima  per  due  (D.L.L.  5
          ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21  ottobre
          1947,  n.  1250),  quindi per quaranta con assorbimento dei
          precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n.  603) e
          infine  per  cinque  (legge  24 novembre 1981, n. 689, art.
          113, primo comma). La  misura  attuale  della  sanzione  e'
          quindi "da lire sessantamila a lire un milione".