Art. 7.
 
                (Condizioni per l'iscrizione all'albo)
 
  1. Per essere iscritti all'albo e' necessario:
     a)  essere  cittadino  italiano  o cittadino di uno Stato membro
della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocita';
     b)  non avere riportato condanne penali passate in giudicato per
i delitti che comportino l'interdizione dalla professione;
     c)  essere  in  possesso  della abilitazione all'esercizio della
professione;
     d)  avere  la  residenzain  Italia  o,  per  cittadini  italiani
residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio,
in  qualita'  di  psicologi,  di enti o imprese nazionali che operino
fuori del territorio dello Stato.