Art. 8.
 
                  (Modalita' di iscrizione all'albo)
 
  1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta
da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando
il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera
c) dell'articolo 7, nonche' le ricevute dei versamenti della tassa di
iscrizione  e  della  tassa  di  concessione governativa nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni  per  le  iscrizioni  negli  albi
professionali.
  2.  I  pubblici  impiegati  debbono,  inoltre,  provar  se  e' loro
consentito l'esercizio della libera professione.
  3.  Ove  tale  esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo
annotazione con la relativa motivazione.