Art. 9.
 
                             (Iscrizione)
 
  1.  Il  consiglio  regionale  o  provinciale dell'ordine, di cui al
precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi  dalla  data
del loro ricevimento.
  2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un
membro, redigendo apposito verbale.