Art. 21.
Provvedimenti cautelari
1. I diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti a
semiconduttori possono essere tutelati con i provvedimenti di cui al
capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.
Nota all'art. 21:
Il testo delle disposizioni contenute nel capo III del
titolo I del libro IV del codice di procedura civile e' il
seguente:
"Capo III. DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI
ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE.
Art. 61 (Consulente tecnico). - Quando e' necessario, il
giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli
atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di
particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente
fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a
norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.
Art. 62 (Attivita' del consulente). - Il consulente
compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e
fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i
chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli
articoli 194 e seguenti e degli articoli 441 e 463 (in
virtu' dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, agli
articoli 441 e 463 sono sostituiti gli articoli 424 e 445,
n.d.r.).
Art. 63 (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione
del consulente). - Il consulente scelto tra gli iscritti in
un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che
il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di
astensione.
Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i
motivi indicati nell'art. 51.
Della ricusazione del consulente conosce il giudice che
l'ha nominato.
Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si applicano
al consulente tecnico le disposizioni del codice penale
relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e'
punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a
lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice
penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti (comma cosi' sostituito dall'art. 25
della legge 4 giugno 1985, n. 281, n.d.r.).
Art. 65 (Custode). - La conservazione e
l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono
affidate a un custode, quando la legge non dispone
altrimenti.
Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal
pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale
giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha
nominato.
Art. 66 (Sostituzione del custode). - Il giudice,
d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni
tempo la sostituzione del custode.
Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere
in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo'
chiederlo soltanto per giusti motivi.
Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza
non impugnabile, dal pretore o dal giudice di cui al
secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 67 (Responsabilita' del custode). - Ferme le
disposizioni del codice penale, il custode che non esegue
l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una
pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila (elevata a
lire ventimila dall'art. 3 del D.Lgs 9 aprile 1948, n. 438,
n.d.r.).
Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle
parti, se non esercita la custodia da buon padre di
famiglia.
Art. 68 (Altri ausiliari). - Nei casi previsti dalla
legge e quando ne sorge necessita', il giudice, il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare
assistere da esperti in una determinata arte o professione
e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che
egli non e' in grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di
determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della
forza pubblica".