Art. 21. 
                       Provvedimenti cautelari 
  1. I diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti a
semiconduttori possono essere tutelati con i provvedimenti di cui  al
capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. 
 
          Nota all'art. 21:
             Il  testo  delle disposizioni contenute nel capo III del
          titolo I del libro IV del codice di procedura civile e'  il
          seguente:
          "Capo  III.  DEL  CONSULENTE  TECNICO,  DEL CUSTODE E DEGLI
          ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE.
             Art. 61 (Consulente tecnico). - Quando e' necessario, il
          giudice puo' farsi assistere, per il compimento di  singoli
          atti  o  per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di
          particolare competenza tecnica.
             La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente
          fatta tra le persone iscritte in albi  speciali  formati  a
          norma  delle disposizioni di attuazione al presente codice.
             Art.  62  (Attivita'  del  consulente).  - Il consulente
          compie le indagini che gli  sono  commesse  dal  giudice  e
          fornisce,   in   udienza   e  in  camera  di  consiglio,  i
          chiarimenti che il  giudice  gli  richiede  a  norma  degli
          articoli  194  e  seguenti  e  degli articoli 441 e 463 (in
          virtu' dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, agli
          articoli  441 e 463 sono sostituiti gli articoli 424 e 445,
          n.d.r.).
             Art.  63  (Obbligo  di assumere l'incarico e ricusazione
          del consulente). - Il consulente scelto tra gli iscritti in
          un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che
          il giudice  riconosca  che  ricorre  un  giusto  motivo  di
          astensione.
             Il  consulente  puo'  essere  ricusato dalle parti per i
          motivi indicati nell'art. 51.
             Della  ricusazione del consulente conosce il giudice che
          l'ha nominato.
             Art. 64 (Responsabilita' del consulente). - Si applicano
          al consulente tecnico le  disposizioni  del  codice  penale
          relative ai periti.
             In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa
          grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e'
          punito  con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a
          lire venti  milioni.   Si  applica  l'art.  35  del  codice
          penale.  In  ogni  caso e' dovuto il risarcimento dei danni
          causati alle parti (comma  cosi'  sostituito  dall'art.  25
          della legge 4 giugno 1985, n. 281, n.d.r.).
             Art.    65    (Custode).    -    La    conservazione   e
          l'amministrazione dei beni  pignorati  o  sequestrati  sono
          affidate   a  un  custode,  quando  la  legge  non  dispone
          altrimenti.
             Il  compenso  al  custode e' stabilito, con decreto, dal
          pretore   nel   caso   di   nomina   fatta   dall'ufficiale
          giudiziario,  e  in  ogni  altro  caso dal giudice che l'ha
          nominato.
             Art.  66  (Sostituzione  del  custode).  -  Il  giudice,
          d'ufficio o su istanza di  parte,  puo'  disporre  in  ogni
          tempo la sostituzione del custode.
             Il  custode  che non ha diritto a compenso puo' chiedere
          in  ogni  tempo  di  essere  sostituito;  altrimenti   puo'
          chiederlo soltanto per giusti motivi.
             Il  provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza
          non impugnabile, dal  pretore  o  dal  giudice  di  cui  al
          secondo comma dell'articolo precedente.
             Art.  67  (Responsabilita'  del  custode).  -  Ferme  le
          disposizioni del codice penale, il custode che  non  esegue
          l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una
          pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila (elevata  a
          lire ventimila dall'art. 3 del D.Lgs 9 aprile 1948, n. 438,
          n.d.r.).
             Egli  e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle
          parti, se  non  esercita  la  custodia  da  buon  padre  di
          famiglia.
             Art.  68  (Altri  ausiliari).  - Nei casi previsti dalla
          legge  e  quando  ne  sorge  necessita',  il  giudice,   il
          cancelliere   o   l'ufficiale   giudiziario  si  puo'  fare
          assistere da esperti in una determinata arte o  professione
          e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che
          egli non e' in grado di compiere da se' solo.
             Il  giudice puo' commettere a un notaio il compimento di
          determinati atti nei casi previsti dalla legge.
             Il  giudice  puo'  sempre  richiedere l'assistenza della
          forza pubblica".